Vaccino anti-Covid: obbligatorietà o persuasione? Ne parliamo con la dott.ssa Marta Tomasi.

Come conciliare la libertà di scelta individuale con il diritto alla salute collettiva? E se ai non vaccinati vietassimo di entrare in bar e ristoranti? Vediamo se il biodiritto ci aiuta!

di Martina Bartocci

L’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 Pfizer-BioNTech. Già tanti interrogativi costellano la campagna vaccinale. C’è chi dichiara di vaccinarsi pubblicamente e chi al contrario, anche in ambito sanitario, è molto scettico al riguardo. Si è più volte parlato di una eventuale “obbligatorietà” della vaccinazione, sebbene il governo abbia sempre espresso la propria preferenza per un atteggiamento di “persuasione”.

Con Marta Tomasi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, ricercatrice e membro del gruppo “BioDiritto” dell’università degli studi di Trento, abbiamo parlato del fondamento costituzionale di un eventuale obbligo vaccinale, delle leggi attualmente vigenti nel nostro paese e degli strumenti normativi più adatti.

1. Si discute molto in questi giorni sul vaccino anti-Covid ed in particolare, sulla necessità o meno di introdurre una obbligatorietà per lo stesso. Quali norme possiamo consultare per capire se il nostro ordinamento legittimi una eventuale previsione nel senso della obbligatorietà?

La questione delle vaccinazioni obbligatorie sottende bilanciamenti molto delicati. Per capire come questi possano essere inquadrati è utile partire dalla lettura del testo della nostra Costituzione. Il primo punto di riferimento si può trovare nel secondo comma dell’art. 32, in base al quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. La norma sancisce, quindi, il principio del consenso della persona rispetto alla possibilità di essere sottoposta a trattamenti sanitari (che si ricollega alla libertà personale, garantita all’art. 13) ma, al tempo stesso, riconosce la possibilità per la legge di imporre, in alcuni casi, dei trattamenti obbligatori, sempre nel “rispetto della persona umana”. Il secondo comma dell’art. 32 va letto anche alla luce del primo, che riconosce nella salute non solo un fondamentale diritto individuale, ma anche un interesse della collettività. La libertà di autodeterminazione individuale può quindi essere legittimamente limitata, attraverso l’imposizione di una vaccinazione obbligatoria, in ragione del rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività e, più in generale, della solidarietà verso gli altri (art. 2 Cost.).

2. Molte persone, anche autorevoli esponenti in ambito medico, sono molto scettiche sulla somministrazione del vaccino. Nel nostro Paese inoltre, non mancano movimenti “No-vax”. Come si può coniugare la libertà personale ed il principio di autodeterminazione con la necessità di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione?

Come detto, l’autodeterminazione individuale può trovare delle limitazioni legittime nel nostro ordinamento. La Costituzione rappresenta un “nobile compromesso” fra principi e valori che possono entrare in conflitto (per esempio la libertà di scelta dell’individuo può entrare in contrasto con le esigenze collettive di tutela della salute): è quindi necessario individuare un punto di equilibrio, perché non esistono diritti “tiranni” che possono prevalere automaticamente sulle altre situazioni costituzionalmente protette. Il bilanciamento deve essere condotto secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza: la limitazione della libertà personale di scelta deve essere ragionevole e proporzionata. La Corte costituzionale ha precisato che l’obbligo vaccinale non è incompatibile con l’art. 32: “se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità”.

3. Nel nostro ordinamento sono già previste delle vaccinazioni obbligatorie (es. anti-varicella, anti-tetanica etc, anti-morbillo etc.). L’obbligatorietà di queste vaccinazioni su quali principi si fonda e quali norme la legittimano? Alcuni si chiedono se, in via analogica, non si possa fare lo stesso discorso per il vaccino anti-Covid.

Nel nostro ordinamento la maggior parte delle vaccinazioni obbligatorie (previste dalla legge n. 119/2017) è rivolta a soggetti minori di età. In questi casi non è rilevante il principio di autodeterminazione perché i minorenni sono soggetti giuridicamente incapaci di agire e quindi di decidere per sé. La possibilità dei genitori di decidere per la salute dei propri figli deve essere bilanciata non solo con l’interesse generale della società, ma anche con il dovere in capo allo Stato di proteggere il minore stesso (art. 30 Cost.). Esistono anche dei casi di vaccinazioni obbligatorie per soggetti adulti, limitate però a talune categorie professionali: queste previsioni sono finalizzate a proteggere non solo gli operatori particolarmente esposti a rischio, ma anche le persone che con questi possano entrare in contatto. Su queste basi si potrebbe eventualmente ragionare dell’imposizione di una vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario, anche se sarebbero preferibili strategie fondate sulla persuasione, soprattutto in un contesto nel quale è ragionevole attendersi buonsenso. Ben più delicati sarebbero i bilanciamenti là dove si ipotizzasse una vaccinazione obbligatoria, che si applichi a tutti, anche se l’eccezionalità di una situazione epidemiologica particolarmente grave – e però necessariamente limitata dal punto di vista temporale – potrebbe offrire un appiglio a favore di questa soluzione.

4. Alcune persone propongono di vietare l’accesso a bar, ristoranti e cinema alle persone non vaccinate. Questo da una parte incentiverebbe le persone a vaccinarsi per svolgere una vita sociale piena, dall’altra però significherebbe limitare di molto la libertà dei non vaccinati. Sarebbe una previsione attuabile nel nostro ordinamento?

Per rispondere alla domanda si può guardare alle sanzioni previste per l’eventuale violazione degli obblighi esistenti. Per quanto riguarda le vaccinazioni su minori, per esempio, la sanzione prevista è quella del pagamento di una somma di denaro, accompagnata, solo nel caso di bambini sotto i 6 anni, dall’esclusione dalle scuole e dei servizi dell’infanzia, dove sono particolarmente pressanti le esigenze di tutela dei non vaccinati. Per quanto riguarda alcune categorie professionali si può richiamare l’esempio dei sanitari che, in assenza di idonea immunità, possono essere dichiarati solo parzialmente idonei alla mansione e non potranno quindi lavorare in reparti “a rischio”. Insomma, anche là dove si sia ritenuto opportuno introdurre vaccinazioni obbligatorie, la limitazione di altre libertà costituzionalmente garantite è sempre stata attentamente ponderata. Con buona probabilità, anche al fine di evitare una esacerbazione del dibattito e una polarizzazione di posizioni pro e contro le vaccinazioni, converrebbe ricorrere all’informazione e alla persuasione: queste, se correttamente impiegate, possono consentire di raggiungere un elevato grado di copertura vaccinale, in maniera anche più efficace rispetto a soluzioni punitive ed esclusive.

5. Quale sarebbe lo strumento normativo più adatto ad introdurre una obbligatorietà del vaccino anti-Covid? Di certo non basterà un semplice Dpcm…

L’art. 32 della Costituzione contiene una riserva di legge, quindi un meccanismo che richiede che una eventuale limitazione di un diritto debba essere posta con un atto di rango legislativo. Fonti di grado inferiore, quindi, non sarebbero idonee a imporre un obbligo. Data la difficoltà dei bilanciamenti dei quali si è detto, il Parlamento, in particolare, rappresenta di certo la miglior sede per il confronto democratico e la composizione di posizioni divergenti.

Ringraziamo la dott.ssa Tomasi per la disponibilità e la chiarezza e ci auguriamo di averla nuovamente ospite nelle nostre interviste.

 

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