Referendum Costituzionale in 5 step: pt. 5

di Marta Pilotto e Lorenza Giordani
 

Due puntate fa abbiamo parlato della sorte delle regioni e delle loro competenze.

Ma che ne è delle regioni a statuto speciale?

Sotto la vigenza dell’attuale Costituzione noi sappiamo che le regioni a statuto speciale sono tali in virtù delle loro peculiarità storico-geografiche, etniche e linguistiche.

Proprio per questo, lo Statuto regionale di una regione speciale è adottato con legge costituzionale, ossia il testo votato dall’assemblea regionale è poi votato dal Parlamento, con le modalità di approvazione previste per una modifica costituzionale, e inserito tra e fonti del diritto sovraordinate alla legge.

Il riconoscimento delle peculiarità della regione impone sostanzialmente una maggiore libertà di auto-determinazione delle regioni a statuto speciale, le quali hanno maggiore autonomia legislativa nonché di gestione sul piano economico-finanziario.

Questa maggiore libertà è ben nota al Trentino-Alto Adige, che la custodisce gelosamente.

La riforma del Titolo V della Costituzione risalente al 2001 – quella che era nota come la riforma del federalismo –  aveva accresciuto di molto i poteri delle regioni a statuto ordinario, affidando molte materie alla competenza concorrente, tanto che lo scarto con le regioni ordinarie si era appianato molto rispetto alla condizione precedente.

Che succede invece oggi, con la riforma costituzionale che voteremo il prossimo 4 dicembre?

Molte delle competenze prima affidate alle regioni a statuto ordinario vengano ora accentrate nelle mani dello Stato, come abbiamo già discusso nell’articolo dedicato ai rapporti stato-regioni.

Se ve lo siete persi, ecco il link: http://www.sanbaradio.it/content/referendum-costituzionale-5-step-pt-3

Alla luce dell’attuale riforma costituzionale, invece, le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome non vengono messe in discussione, poiché all’art. 39, comma 13, prevede “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale (riforma del titolo V) non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”.

Si consolida così una disparità di trattamento che conduce ad una ulteriore divaricazione tra le due categorie di Regioni, quelle a statuto ordinario che vengono ridimensionate, e quelle a statuto speciale, che vengono di fatto rafforzate.

La riforma costituzionale subordina la possibile applicazione alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e Bolzano del nuovo titolo V a future intese con le istituzioni territoriali interessate.

Intesa, appunto, significa trovare un accordo.

E’ sostanzialmente rinviato a data da destinarsi ogni possibile riallineamento della specialità, soprattutto sul piano finanziario. Non applicandosi alle stesse il titolo V riformato, non trova applicazione neanche la “clausola di supremazia” contenuta nel nuovo art. 117; per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome non può il criterio dell’inte­resse nazionale.